Con l’inizio della fase 2 sono stati indicati nuovi protocolli per la sicurezza sul lavoro e come si può facilmente intuire comportano nuove spese per i titolari di attività.
Anche se il re-start esclude, al momento, ludoteche e sale per feste, restare informati è di fondamentale importanza perché nel frattempo emergono opportunità che hanno una data di scadenza, che si esaurisce molto prima della nostra riapertura.
Siamo tutti fermi da quasi due mesi: affrontare spese extra oltre a quelle già in essere proprio non aiuta. Ma se ci muoviamo per tempo, possiamo intercettare opportunità e agevolazioni che abbattono questi costi.
Detrazioni sul credito d’imposta 2020
Nel decreto Cura Italia figura l’art. 64 del decreto legge n. 18/2020 che prevede, per tutto il periodo d’imposta 2020, un’agevolazione fiscale tesa a contenere l’emergenza del contagio da Covid-19. L’agevolazione ha a che fare con le azioni di sanificazione negli ambienti di lavoro.
Con il successivo decreto legge n. 23/2020 (art. 30) questo “bonus” è stato poi esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza come guanti, mascherine, disinfettanti ecc.
Questo significa, per farla semplice, che per l’acquisto dei suddetti materiali possiamo godere di una detrazione del 50% sul credito d’imposta 2020.
Impresa Sicura: il bando che ci fa recuperare il 100% dell’investimento per i DPI
Un’altra opportunità di cui dovremmo approfittare subito è quella proposta da Invitalia.
Con un plafond di 50milioni di euro, Impresa Sicura consente di recuperare l’intero importo speso per tutti i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, fino ad un massimo di 150mila euro per impresa e di 500 euro per ciascun addetto.
Parliamo di:
Mascherine filtranti: chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
Guanti: in lattice, in vinile e in nitrile;
Protezione occhi: dispositivi per protezione oculare;
Indumenti di protezione: tute e/o camici;
Calzari e/o sovrascarpe
Cuffie e/o copricapo
Misuratori di temperatura: dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
Per risultare ammissibili, le spese devono necessariamente
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Fa fede la data di emissione delle fatture;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso, attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo (come ad esempio detrazione credito d’imposta).
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, quindi neanche l’IVA.
Se sussistono tutti i requisiti di ammissibilità, nella domanda di rimborso è indispensabile presentare anche la fattura del saldo della fornitura citata.
Il tempo stringe, meglio muoversi in fretta!
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