SPETTACOLO VIAGGIANTE E LUDOTECA

Il codice identificativo serve sempre?

Cosa c'entra la ludoteca con lo "Spettacolo Viaggiante"

Come muoversi per ottenere le autorizzazioni giuste

SPETTACOLO VIAGGIANTE : COSA SIGNIFICA?

Spettacolo viaggiante”. Con questa definizione, risalente a provvedimenti normativi degli anni ’30, le norme italiane definiscono le attrazioni – comunemente chiamate “giostre” – ed i trattenimenti ospitati nei parchi di divertimento, siano essi temporanei – i classici luna park – che permanenti, tematici, faunistici ed acquatici. Le attività – oltre 150, tra le quali l’ottovolante e l’autoscontro – sono rubricate da un decreto interministeriale, aggiornato annualmente, che comprende anche il teatro di burattini, le piste Go Kart, gli scivoli acquatici, i circhi equestri.

 

La legge 18 marzo 1968, n. 337, all’articolo 1 recita “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.”. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un’attività che aggrega famiglie e ragazzi, raggiungendo, nel caso dello spettacolo viaggiante itinerante, anche località prive di altri luoghi di spettacolo e divertimento.

Le origini di questa forma di spettacolo risalgono alle fiere e feste popolari, che da oltre un millennio costituiscono momento di grande richiamo per la popolazione. Con la creazione delle prime attrazioni meccaniche, ospitate nelle grandi Esposizioni Universali organizzate dalla fine del XVIII secolo nelle Città europee, lo spettacolo viaggiante inizia a diffondersi in Europa. Anche il “cinema viaggiante”, prima forma di esercizio cinematografico ambulante, è nato all’interno dello spettacolo viaggiante, così come i grandi parchi di divertimento permanenti.

Una parte degli esercenti spettacoli viaggianti non ama essere definita “giostrai”, a causa del fatto che con tale termine la stampa qualifica in genere tutte le forme di vita itinerante, anche quelle che vengono svolte non a causa del tipo di attività esercitata. Il termine è invece assai più comprensibile di “spettacolo viaggiante”, ma usato purtroppo impropriamente, con accezione negativa.

Leggi nazionali
La legge a cui fare riferimento è la legge n 337 del 18 marzo 1968 “ Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.

Normativa
L’ esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, in forma itinerante o stabile, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S., nonché di un permesso di spettacolo rilasciato dall’Amministrazione comunale competente per territorio. Norme specifiche per i parchi permanenti di divertimento (tematici, acquatici, faunistici) sono reperibili sul sito di Parchi Permanenti Italiani.
A seguire, le principali disposizioni che regolamentano l’ esercizio dell’attività e schemi per l’ adozione di regolamenti comunali ai sensi dell’art. 9 della legge 337\1968.

LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337
L
a legge di settore, che riconosce tra l’altro la “funzione sociale” dell’attività.

D.M. 20 novembre 2007 (in vigore fino al 31 ottobre 2014)

D.M. 1 luglio 2014 (in vigore dal 1 novembre 2014)

D.M. 27 luglio 2017 (in vigore per il triennio 2018/2020)

Il provvedimento che regolamenta la concessione di contributi in conto capitale.

ATTENZIONE
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    Normativa regionale
    A livello locale sono previste alcune normative regionali inerenti i servizi all’infanzia quali baby parking, ludoteche e centri gioco.

    Abruzzo
    L.R. n. 76 del 28/04/200
    L.R. n. 32 del 27/12/2002

    Basilicata

    L.R. n. 4 del 14/02/2007
    Piano regionale socio-assistenziale

    Calabria
    L.R. n. 15 del 29/03/2013

    Campania
    vige un vuoto normativo, colmato in parte dalle seguenti disposizioni:
    Regolamento n.6 del 18/12/2006 art. 4, 5
    Delibera 2067 del 23/12/2008
    DGR n.16 del 23/11/2009

    Emilia Romagna
    L.R.n. 1 del 10/01/2000
    Delib. Reg. n. 85del 25/07/2012

    Friuli Venezia Giulia
    L.R. n. 20 del 18/08/2005
    L.R.n.7 del 24/05/2010

    Lazio
    L.R. n. 18 del 11/07/2002

    Liguria
    L.R.n. 6 del 9/0472009
    Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia

    Lombardia
    D.G.R. VII/20588 del 11/02/2005
    Attuazione della D.G.R VII/20588
    Nota alla D.G.R VII/20588

    Marche
    L.R.n 9 del 13/05/2003
    Reg.Reg. n. 13 del 22/12/2004
    Reg.Reg. n.1 del 28/07/2008

    Molise
    L.R.n 29 del 14/04/2000
    D.G.R n. 1276 del 28/02/2009

    Piemonte
    Vademecum normativo

    Prov.Bolzano
    L.P. n.8 del 17/05/2013
    DPP n.43 del 7/09/2005
    DGP n. 1598 del 13/05/2008

    Prov.Trento
    L.P. n.4 del 12/03/2002
    L.P.n 17 del 19/10/2007
    Delibera n.70 del 28/06/2007

    Puglia
    L.R.n. 19 del 10/07/2006

    Toscana
    D.P.G.R del 14/01/2015

    Sardegna
    D.G.R 28/11/2009

    Sicilia
    L.R. n. 10 del 31/07/2003

    Umbria
    L.R. n.30 del 22/12/2005

    Valle d’Aosta
    L.R. n.11 del 22/12/2005

    Veneto
    L.R.n. 32 del 23/04/1990
    L.R. n. 39 del 28/09/2012

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